DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 223 - Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. (16G00232)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorita' nazionali competenti e con le autorita' nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU);

Visto il regolamento (UE) n. 2016/445 della BCE del 14 marzo 2016 sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalita' previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4);

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;

Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'articolo 4, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: «e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;

e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;»;

  1. dopo la lettera h-bis), e' inserita la seguente: «h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;». 2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera d) e' sostituita dalle seguenti: «d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformita' delle disposizioni del MVU;

    d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d);». 3. All'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel MVU»;

  2. al comma 2, dopo le parole: «il SEVIF», sono aggiunte le seguenti: «, della BCE»;

  3. al comma 3 dopo le parole: «del SEVIF» sono aggiunte le seguenti: «e del MVU»;

  4. al comma 3, le parole: «esso svolge» sono sostituite dalle seguenti: «essi svolgono». 4. Dopo l'articolo 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia). - 1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalita' di cooperazione tra la BCE e le autorita' nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi. 2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare: a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi dell'articolo 14 e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'articolo 19;

  5. fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;

  6. assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU;

  7. informa la BCE dell'attivita' di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalita' previsti dalle disposizioni del MVU;

  8. esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attivita' svolte in esito alla richiesta;

  9. esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU. 3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall'articolo 144-septies. 4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per "legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei" le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia, per l'attuazione delle direttive dell'Unione europea e per l'esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri o alle autorita' competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE. 5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.». 5. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.»;

  10. al comma 6 dopo le parole: «il SEVIF» sono aggiunte le seguenti: «e il MVU», e le parole: «dello Stato comunitario» sono soppresse. 6. All'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.». 7. All'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione all'attivita' bancaria e' rilasciata»;

  11. al comma 2 le parole: «La Banca d'Italia nega l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia;

    e' negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE,»;

  12. dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. La revoca dell'autorizzazione e' disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o piu' delle seguenti condizioni: a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione e' stata rilasciata;

  13. l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

  14. e' accertata l'interruzione dell'attivita' bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi. 3-ter. La revoca dell'autorizzazione e' inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.»;

  15. al comma 4-bis, le parole: «, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalita' di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione» sono soppresse. 8. All'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del comma 1, e' inserito il seguente: «01. Le banche italiane...

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