DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 - Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57. (17G00129)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante disposizioni di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e, in particolare, l'articolo 4;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 maggio 2017;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Magistratura onoraria 1. Il «giudice onorario di pace» e' il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace. Al giudice onorario di pace sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9. 2. Il «vice procuratore onorario» e' il magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica istituito ai sensi dell'articolo 2. Al vice procuratore onorario sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 16. 3. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilita', a ciascun magistrato onorario non puo' essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attivita', da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma. 4. Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attivita', nel rispetto dei termini e delle modalita' imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalita' dell'ufficio. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del...

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