DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2016, n. 14 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio. (16G00020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste»;

Visto l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista l'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia concernente «l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma primo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle politiche agricole alimentari e forestali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. Tra le funzioni esercitate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sara' conservata una configurazione unitaria e la denominazione, secondo le forme, nei limiti e con le modalita' stabilite dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le funzioni sono esercitate in armonia con le finalita' e i principi dell'ordinamento statale in materia di aree protette, nonche' con la disciplina dell'Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000 afferente la conservazione della diversita' biologica. E' fatto salvo il rispetto della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n. 403, e degli altri obblighi di diritto internazionale generale e pattizio. Restano inoltre ferme le procedure previste dalla normativa statale in materia di attivita' internazionale delle Regioni e degli enti locali. 2. La configurazione unitaria del Parco e' assicurata mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di indirizzo, composto da un rappresentante della Provincia autonoma di Trento, un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, un rappresentante della Regione Lombardia, un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' da tre rappresentanti dei comuni il cui territorio amministrativo rientri nel Parco, di cui uno per i comuni della Provincia autonoma di Trento, uno per i comuni della Provincia autonoma di Bolzano e uno per i comuni della Regione Lombardia, da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), designato dal predetto Ministro sulla base del criterio della maggiore rappresentativita', nonche' da un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o emolumento comunque denominato, fatti salvi gli eventuali rimborsi delle spese e gli oneri di missione a carico dell'ente rappresentato. I compiti specifici e le modalita' di funzionamento del comitato sono stabiliti dall'intesa di cui al comma 1. 3. Il comitato di coordinamento e di indirizzo e' costituito entro sessanta giorni dalla data di efficacia dell'intesa prevista dal comma 1;

si considera validamente costituito con la designazione dei rappresentanti degli enti territoriali di cui al comma 2 e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comitato e' rinnovato ogni cinque anni. 4. Le forme e i modi della specifica tutela del Parco nazionale dello Stelvio sono stabiliti con il piano e il regolamento del parco predisposti e approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, da ciascuna Provincia autonoma, in conformita' alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato, secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette. A tal fine le Province autonome, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, provvedono con proprie leggi a disciplinare la procedura di formazione e approvazione delle rispettive proposte di piano e di regolamento, assicurando adeguate forme di partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati. Le Province autonome assicurano il coordinamento delle leggi provinciali vigenti, anche mediante la loro modificazione, con il piano e il regolamento approvati. 5. Al fine di garantire l'effettivita' della configurazione unitaria del Parco e della relativa tutela, le proposte di piano e di regolamento sono sottoposte al preventivo parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta, per la verifica di conformita' alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato. In sede di espressione del parere, il Ministero puo' richiedere modifiche e integrazioni alle proposte pervenute per assicurare le finalita' del presente comma, garantendo comunque la compatibilita' con l'ordinamento statutario delle Province autonome. Le proposte di modifica del piano e del regolamento, nonche' della perimetrazione del Parco sono predisposte e approvate dalle Province autonome, per le parti di rispettiva competenza territoriale, con le medesime procedure previste dal presente comma e dal comma 4. 6. Salve le attribuzioni del comitato, le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dalle Province autonome, anche tramite appositi enti disciplinati con legge provinciale. Le Province autonome assicurano appropriate forme di consultazione e di partecipazione delle comunita' locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, nonche' delle associazioni e organizzazioni con compiti di promozione dello sviluppo sostenibile. Per la parte ricadente nel territorio delle Province autonome la sorveglianza e' esercitata dal rispettivo Corpo forestale provinciale. 7. Gli oneri, relativi alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, compresi quelli per il funzionamento del comitato di coordinamento e di indirizzo, sono assunti in capo alle Province autonome. I predetti oneri, a richiesta delle Province o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra le Province e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato per i parchi nazionali. Gli oneri sono assunti dalle Province, nel limite di euro 5.492.000,00, corrispondente agli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2013...

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