DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2018, n. 147 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. (19G00005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, recante attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attivita' e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2018;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2018;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto limitano le proprie attivita' alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate.»;

  1. al comma 3: 1) al numero 1) della lettera c-bis), dopo la parola «"AEAP"» sono inserite le seguenti: «o "EIOPA"»;

    2) al numero 2) della lettera c-bis), dopo la parola «"ABE"» sono inserite le seguenti: «o "EBA"»;

    3) al numero 3) della lettera c-bis), dopo la parola «"AESFEM"» sono inserite le seguenti: «o "ESMA"»;

    4) al numero 5) della lettera c-bis), dopo la parola «"CERS"» sono inserite le seguenti: «o "ESRB"»;

    5) dopo la lettera c-bis) sono inserite le seguenti: «c-ter) "aderenti" o "iscritti": le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito a una forma pensionistica complementare;

    c-quater) "beneficiari": le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;

    c-quinquies) "funzione fondamentale": nell'ambito del sistema di governo di una forma pensionistica complementare una capacita' interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale;

    c-sexies) "impresa promotrice": un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o piu' persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualita' di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma;

    c-septies) "potenziali aderenti": le persone che hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare;

    c-octies) "rischi biometrici": rischi relativi a morte, invalidita' e longevita';

    c-nonies) "rischio operativo": il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;

    c-decies) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

    c-undecies) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui la forma pensionistica e' stata registrata o autorizzata e in cui e' situata la sua amministrazione principale e, cioe', il luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche;

    c-duodecies) "Stato membro ospitante": lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari;

    c-terdecies) "Stato aderente allo Spazio economico europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

    c-quaterdecies) "attivita' transfrontaliera": l'attivita' che comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari e' disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine;

    c-quinquiesdecies) "supporto durevole": uno strumento che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;». 2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «10 settembre 2003, n. 276» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2015, n. 81». 3. All'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «6, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede legale o succursale in Italia, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita,». 4. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l'ultimo periodo del comma 3 e' abrogato. 5. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Requisiti generali in materia di sistema di governo). - 1. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, si dotano di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attivita'. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilita' e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. 2. Il sistema di governo e' proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle attivita' del fondo pensione. Il sistema di governo e' descritto in un apposito documento e tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento e' redatto, su base annuale, dall'organo di amministrazione ed e' reso pubblico congiuntamente al bilancio di cui all'articolo 17-bis. 3. I fondi pensione di cui al comma 1 stabiliscono e applicano politiche scritte in relazione alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, laddove rilevante, alle attivita' attuariali e a quelle esternalizzate. Tali politiche sono deliberate dall'organo di amministrazione del fondo pensione. 4. L'organo di amministrazione riesamina le politiche scritte di cui al comma 3 almeno ogni tre anni e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del settore interessato. 5. I fondi pensione di cui al comma 1 si dotano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformita' alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione. 6. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano misure appropriate atte a garantire la continuita' e la regolarita' dello svolgimento delle loro attivita', tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati. 7. I fondi pensione di cui al comma 1 sono amministrati effettivamente da almeno due persone. La COVIP puo' autorizzare, in deroga al principio di cui sopra, che sia una sola persona ad amministrare effettivamente il fondo, sulla base di una valutazione motivata che tenga conto del ruolo delle parti sociali, nonche' della dimensione, della natura, della portata e della complessita' delle attivita' del fondo.». 6. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale...

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