DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 72 - Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (15G00087)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;

Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre e in, particolare, l'articolo 3, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. L'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato: a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;»;

  1. al comma 1, la lettera f) e' soppressa;

  2. al comma 1, la lettera m) e' soppressa;

  3. al comma 2, dopo la lettera h-bis) e' inserita la seguente: «h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;»;

  4. al comma 2, dopo la lettera h-octies) e' aggiunta la seguente: «h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato»;

  5. al comma 3, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse. 2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «nei titoli II e III» sono sostituite dalle seguenti: «nel titolo II». 3. All'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le autorita' creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento». 4. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «l'ISVAP» e' sostituita dalla seguente: «l'IVASS». 5. L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorita' creditizie nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.». 6. L'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato: a) al comma 5, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse;

  6. al comma 6, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse. 7. L'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato: a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;»;

  7. al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;»;

  8. il comma 2-bis e' abrogato;

  9. dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalita' di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.». 8. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse. 9. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «dall'articolo 79» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 3 e 4». 10. L'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato: a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25;

    l'idoneita', ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca;

    la solidita' finanziaria del potenziale acquirente;

    la capacita' della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita';

    l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.»;

  10. al comma 9, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni del CICR» sono soppresse. 11. La rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituita dalla seguente: «Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali». 12. L'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «Art. 25 (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: a) i requisiti di onorabilita';

  11. i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione puo' esercitare;

  12. i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione. 3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.». 13. L'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «Art. 26 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. 2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti;

  13. i requisiti di professionalita' e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalita';

  14. i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;

  15. i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

  16. i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati...

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