DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2017, n. 228 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (18G00017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di attuazione dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto l'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, recepita con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2003, n. 105;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Visto il Regolamento n. 885/2006/CE del 21 giugno 2006;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il Regolamento n. 907/2014/UE dell'11 marzo 2014;

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che l'articolo 8, comma 6, della citata legge delega n. 124 del 2015 statuisce che «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 5 ottobre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 ottobre 2017;

Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016. - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015: «6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.» Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957, n. 22, S.O. La legge 23 aprile1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O. La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44. La legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale30 novembre 2000, n. 280. La legge 23 marzo 2001, n.93 (Disposizioni in campo ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79. Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, S.O. - Si riporta l'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79. «Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

  1. armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

  2. adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi;

    conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

  3. aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il personale;

  4. ...

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