Trasferimento di funzioni
Sono trasferite alla Regione siciliana, per la parte che gia' non le spetti ai sensi delle normative vigenti, tutte le funzioni amministrative relative ai settori di cui agli articoli 19, 30, 34, 41, e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a decorrere dall'esercizio finanziario corrente. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, le somme derivanti dal trasferimento di funzioni di cui al presente articolo siano state gia' trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze, gli effetti del decreto legislativo stesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo a quello della sua emanazione.
Le funzioni trasferite sono esercitate nel rispetto dei compiti e delle funzioni comunque riservati allo Stato e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e degli obblighi di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, riguardante il Registro nazionale degli aiuti di Stato.