DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 182 - Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Coming into Force01 Gennaio 2021
Enactment Date31 Dicembre 2020
Published date31 Dicembre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/12/31/20G00205/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.323 del 31-12-2020
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure correttive alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E M AN A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Modifiche all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante legge di bilancio 2021

  1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dal seguente:

8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo la parola "spetta" sono inserite le seguenti: ", per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,";

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.";

3) al comma 3, le parole "di cui al comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2".

.

Art 2.

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta...

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