DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2021, n. 7 - Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonche' di modalita' di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00010)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'»

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visto il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, recante «Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonche' adempimenti e versamenti tributari»

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre ulteriori misure di differimento di termini in materia di notifiche di atti di contestazione, irrogazione di sanzioni tributarie, e di adempimenti e versamenti a carico di contribuenti

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare le misure dettate in materia di detenzione domiciliare, permessi premio e licenze in conseguenza della perdurante emergenza sanitaria da COVID-19

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroghe di termini in materia tributaria

  1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.»

    2. il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

    3. il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi...

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