DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 - Proroga e definizione di termini. (16G00260)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017. 3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 5. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

  1. al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio...

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