DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101 - Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. (19G00109)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per la tutela del lavoro al fine di assicurare protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle attivita' di consegna di beni per conto altrui, i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita' e i lavoratori con disabilita', nonche' disposizioni volte a consentire la piena attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito di cittadinanza;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per fare fronte a rilevanti crisi industriali in corso in diverse aree del Paese al fine di garantire i livelli occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015 1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.»;

  1. dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata). - 1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennita' giornaliera di malattia, l'indennita' di degenza ospedaliera, il congedo di maternita' e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilita' della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile. 2. La misura vigente dell'indennita' di degenza ospedaliera e' aumentata del 100 per cento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT