DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (17G00166)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure per esigenze indifferibili, in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di personale delle Forze di polizia e militare, di imprese, ambiente, cultura e sanita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, della giustizia, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della salute;

E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Estensione della definizione agevolata dei carichi 1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017. 2. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti: «13-quater. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non e' stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore puo' esercitare nuovamente la facolta' di cui al comma 1 provvedendo a: a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all'agente della riscossione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017;

  1. pagare, con le modalita' di cui comma 7: 1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo...

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