DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52 - Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. (20G00078)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di sostenere ulteriormente datori di lavoro e lavoratori in una fase eccezionale conseguente al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di consentire alle imprese un graduale riavvio dell'attivita' produttiva concedendo loro la possibilita' di fruire in maniera continuativa degli ammortizzatori sociali previsti dalle disposizioni vigenti;

Considerata altresi' la necessita' e l'urgenza di consentire alle platee interessate di poter accedere, per un arco temporale maggiore, ai benefici del Reddito di emergenza (Rem) e alla possibilita' di presentare domande di emersione in ordine a rapporti di lavoro irregolare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, e' possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente comma, mediante il riconoscimento delle medesime ulteriori massime quattro settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, da parte dell'Inps ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n....

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