DECRETO-LEGGE 13 novembre 2015, n. 179 - Disposizioni urgenti in materia di contabilita' e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni. (15G00193)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e urgenza di definire modalita' di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidita' concessa alle Regioni ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessita' e urgenza di assicurare il ripianamento dell'eccesso di spesa sanitaria attraverso la restituzione dello stesso da parte delle aziende farmaceutiche in modo da assicurare al Servizio sanitario nazionale (SSN) entrate che realizzino l'equilibrio di finanza pubblica;

Ritenuta la necessita' e urgenza di individuare misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attivita' sanitaria per conto del SSN;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 6 novembre e del 13 novembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno;

Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Regime contabile e anticipazioni di liquidita' 1. Le Regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalita' anche alternative: a) iscrivendo nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazioni di liquidita' di importo pari alle anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

  1. nel rispetto di quanto previsto dal comma 6. 2. Il Fondo anticipazione di liquidita' costituito ai sensi del comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita': a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidita'", la quota del fondo di cui al comma 1, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del Fondo e' iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e' applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio...

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