DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22 - Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

Coming into Force02 Marzo 2021
Published date01 Marzo 2021
Enactment Date01 Marzo 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/03/01/21G00028/CONSOLIDATED/20211230
Official Gazette PublicationGU n.51 del 01-03-2021
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di istituire un ministero dedicato alla transizione ecologica, che riunisca le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di istituire un ministero dedicato al turismo, anche con l'obiettivo prioritario di rilanciare il relativo settore fortemente inciso dall'emergenza da COVID-19;

Ravvisata la straordinaria necessita' e urgenza di rafforzare le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e promozione delle politiche del Governo relative all'innovazione tecnologica, alla trasformazione e alla transizione digitale;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare un piu' decisivo impulso e un piu' forte coordinamento fra le amministrazioni competenti in relazione alle politiche nazionali per la transizione ecologica e per la transizione digitale, mediante l'istituzione di due appositi comitati interministeriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il coordinamento di iniziative nel settore del turismo, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1:

    1) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero della transizione ecologica;»;

    2) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;»;

    3) il numero 13) e' sostituito dal seguente: «13) Ministero della cultura;»;

    4) dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente: «15) Ministero del turismo.»;

  2. al comma 4-bis, primo periodo, la parola «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «quindici».

Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di istituire un ministero dedicato alla transizione ecologica, che riunisca le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di istituire un ministero dedicato al turismo, anche con l'obiettivo prioritario di rilanciare il relativo settore fortemente inciso dall'emergenza da COVID-19;

Ravvisata la straordinaria necessita' e urgenza di rafforzare le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e promozione delle politiche del Governo relative all'innovazione tecnologica, alla trasformazione e alla transizione digitale;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare un piu' decisivo impulso e un piu' forte coordinamento fra le amministrazioni competenti in relazione alle politiche nazionali per la transizione ecologica e per la transizione digitale, mediante l'istituzione di due appositi comitati interministeriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il coordinamento di iniziative nel settore del turismo, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1:

    1) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero della transizione ecologica;»;

    2) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;»;

    3) il numero 13) e' sostituito dal seguente: «13) Ministero della cultura;»;

    4) dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente: «15) Ministero del turismo.»;

  2. al comma 4-bis, primo periodo, la parola «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «quindici».

Capo II Disposizioni concernenti il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
Art 2.

Ministero della transizione ecologica

  1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica».

  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 28:

      1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione dei piani di emergenza energetica» sono soppresse;

      2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;» sono soppresse;

    2. all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»;

    3. la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero della transizione ecologica»;

    4. all'articolo 35:

      1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;

      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

      a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;

      b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;

      c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica...

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