DECRETO 27 settembre 2012 - Modifica del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura. (12A11412)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura; Vista la delibera in data 15 febbraio 2012 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la «Riscrittura del Regolamento interno alla luce delle modifi che di normativa primaria e secondaria intervenute ed in relazione alle esigenze di miglior coordinamento tra le singole disposizioni.»;

Decreta di modificare il testo degli articoli 4, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 21 -bis , 22, 23, 24, 24 -bis , 25, 28, 28 -bis , 29, 29 -bis , 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 49 e 52 del R.I., nei termini di seguito indicati.

Capo I

Costituzione del Consiglio

Art. 4

Presidenza

  1. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento.

  2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento e quelle delegategli dal Presidente, che puo' demandargli anche la convocazione delle sedute.

    Art. 8

    Componenti del Consiglio

  3. I componenti del Consiglio partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio stesso e delle sue Commissioni in condizione di parita'.

  4. Al Presidente seguono, nelle manifestazioni ufficiali, il Vicepresidente e, quindi, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore Generale presso la stessa Corte e tutti gli altri componenti in ordine di eta'.

  5. Le stesse norme valgono anche per la elencazione dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute ed in ogni altro caso nel quale venga osservato un ordine di precedenza.

Capo II

Segretario Generale e Magistrati addetti al Consiglio

Art. 10

Magistrati addetti alla Segreteria

  1. Il magistrato che, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, e' addetto alla Segreteria, esercita le seguenti funzioni, secondo la ripartizione dei settori di competenza determinata dal Comitato di Presidenza e dal Segretario Generale:

    1. collabora con il Segretario Generale per assicurare il buon andamento delle Segreterie delle Commissioni e degli altri settori della struttura consiliare a lui assegnati, sovrintendendo alle relative attivita' ed all'organizzazione e curando l'attuazione delle direttive emanate dal Comitato di Presidenza e dal Segretario Generale;

    2. collabora con il Presidente della Commissione alla quale e' assegnato, lo assiste nell'attivita' organizzativa e nello svolgimento dei lavori e cura l'attuazione delle sue direttive;

    3. secondo le direttive impartite dal Presidente della Commissione o dai relatori, cura la preparazione delle singole pratiche, ricercando i materiali consiliari, dottrinali e giurisprudenziali funzionali alla trattazione di esse; cura altresi' che sia compiuta la necessaria istruttoria;

    4. assiste alle sedute della Commissione; a richiesta dei relatori, predispone gli elementi per la stesura delle motivazioni e delle relazioni che accompagnano le proposte da sottoporre al Consiglio; provvede, su disposizione del Presidente della Commissione, alla redazione del verbale, quando non sia possibile farvi luogo a norma dell'art. 10-bis, lett. b);

    5. assiste alle sedute del Consiglio e della Sezione Disciplinare, redige il verbale e sovrintende alla stesura del resoconto da parte dei resocontisti;

    6. svolge, se richiesto dal Vicepresidente, dal Comitato di Presidenza o dai Presidenti delle Commissioni, attivita' di massimazione di precedenti e attivita' di ricerca di materiale d'interesse consiliare, anche in collaborazione con l'Ufficio Studi, quando non sia richiesta a quest'ultimo la predisposizione di relazioni o pareri; se addetto alla Sezione Disciplinare, provvede alla massimazione delle decisioni;

    7. esercita ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal Comitato di Presidenza.

    Art. 11

    Ufficio Studi - Funzioni ed attivita'

  2. L'Ufficio Studi e Documentazione svolge la propria attivita' nelle seguenti forme:

    1. ricerca e raccolta sistematica di materiale di interesse consiliare;

    2. stesura di relazioni a richiesta delle Commissioni o del «Plenum», nonche' di relazioni e pareri a richiesta del Vicepresidente o del Comitato di Presidenza;

    3. cura del contenzioso relativo agli atti del Consiglio;

    4. assistenza ai Consiglieri per sommarie indicazioni bibliografiche e sommarie informazioni sullo stato di determinate questioni.

  3. L'Ufficio Studi provvede alla pubblicazione del Notiziario del Consiglio, all'organizzazione e direzione della biblioteca e alla pubblicazione delle massime della sezione disciplinare.

    Art. 12

    Ufficio Studi - Direzione

  4. L'Ufficio Studi e Documentazione e' diretto da un componente del Consiglio, nominato da quest'ultimo su proposta del Comitato di Presidenza, sentita la Sesta Commissione.

  5. Il Direttore dura in carica un anno e svolge i seguenti compiti:

    1. dirige l'Ufficio, provvedendo anche alla sua organizzazione;

    2. assegna le pratiche ai magistrati addetti e nomina i relatori sulle questioni piu' importanti, seguendo criteri oggettivi o di specializzazione;

    3. predispone i turni di servizio.

  6. La Sesta Commissione sovraintende all'Ufficio Studi e Documentazione e ne indirizza l'attivita' tramite il Direttore.

  7. Nello svolgimento delle sue attivita' l'Ufficio si attiene alle indicazioni specificamente emanate dal Consiglio.

Capo III

Attivita' del Consiglio

Art. 14

Proposte e pareri

  1. Sulle proposte e i pareri, previsti dal secondo comma dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il Consiglio delibera su relazione della Sesta Commissione o di altra Commissione, permanente o speciale, competente per materia. Delibera a maggioranza, votando sulle proposte della Commissione e sugli emendamenti che ad esse siano presentati in Consiglio.

  2. In caso di urgenza, il Consiglio puo' deliberare direttamente, su relazione del Vicepresidente o del relatore da lui nominato, e puo' demandare la stesura della motivazione al relatore, alla Commissione competente o ad apposito Comitato.

  3. Ogni componente puo' richiedere al Comitato di Presidenza, che nella seduta successiva ne riferisce al Consiglio, che siano discussi e votati proposte e pareri; il Consiglio puo' deliberare direttamente sulla richiesta oppure demandarne lo studio e l'elaborazione alla Commissione competente.

  4. In ogni caso devono essere osservate le norme degli articoli 45 e 46 per l'iscrizione all'ordine del giorno.

    Art. 18

    Rilascio di copia degli atti

  5. Tutti hanno diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica.

  6. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati dal Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione competente, a richiesta di chiunque abbia un giustificato motivo. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione puo' essere negata, ovvero limitata alla sola visione, in relazione ad atti e documenti per i quali sia prevalente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza di beni o persone o la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In nessun caso possono essere autorizzati, se non al magistrato interessato al procedimento, la visione o il rilascio di copia di atti o documenti coperti da segreto di indagine penale ovvero dei quali sia vietata la pubblicazione. Contro il diniego di autorizzazione e' ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

  7. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento sono autorizzati dal Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione, esclusivamente quando la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In tali casi, l'autorizzazione, se richiesta da soggetti diversi dal magistrato interessato al procedimento, e' limitata alla sola visione ove sussistano prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attivita' consiliare. La visione o il rilascio di copie delle delibere adottate in seduta segreta non sono consentiti quando la segretazione sia disposta per esigenze di tutela della sicurezza di beni o persone, salvo che la richiesta provenga dal magistrato interessato al procedimento. Contro ogni diniego, anche parziale, di autorizzazione e' ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

  8. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso e per i quali la Commissione non abbia disposto la segretazione, sono autorizzati dal Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione, solamente se la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di tutela della sicurezza di beni o persone, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia...

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