DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2012, n. 55 - Regolamento di attuazione dell' articolo 76 bis, comma 8, legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in merito all'istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

(Pubblicato nel Bollettino della Regione Toscana del 15 ottobre 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

(Omissis) Art. 1

Oggetto del regolamento (art. 76-bis, comma 8, legge regionale /2005) 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 76-bis, comma 8, della legge regionale 24 febbraio 2005 n 40, (Disciplina del servizio sanitario regionale) individua i dati e i documenti sanitari e socio-sanitari che confluiscono nel fascicolo sanitario elettronico (FSE), le operazioni eseguibili, i soggetti del servizio sanitario regionale (SSR) e dei servizi socio-sanitari che aderiscono al sistema provvedendo alla formazione ed implementazione del FSE, nonche' le modalita' organizzative di espressione del consenso.

Art. 2

Destinatari (art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005) 1. Usufruiscono del FSE tutti gli assistiti dalle aziende sanitarie della Regione Toscana, per i quali sia prevista dalla normativa vigente l'emissione della tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), di cui all'art. 11, comma 15 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 3

Accesso al FSE (art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005) 1. Lo strumento per l'accesso dell'assistito al proprio FSE e' la CNS, dotata di un codice di accesso personale e segreto.

  1. Il FSE e' uno strumento a disposizione dell'interessato, che puo' decidere di farlo consultare ai professionisti e agli operatori sanitari.

  2. Nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, rischio grave, imminente e irreparabile per la salute e l'incolumita' fisica dell'interessato, i medici del SSR possono accedere al FSE secondo le modalita' specificate nell'art. 11.

  3. Ogni accesso alle informazioni contenute nel FSE e' registrato in apposita sezione a disposizione dell'interessato.

    Art. 4

    Consenso (art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005) 1. Il FSE puo' essere attivato solo dopo che l'assistito ha preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati inseriti nel FSE ed ha espresso un esplicito consenso alla sua attivazione.

  4. Il consenso all'attivazione del FSE puo' essere espresso presso uno dei punti di attivazione individuati, oppure per via telematica previa attivazione e autenticazione tramite TS-CNS.

  5. Nel caso di minore o di persona sottoposta a tutela, il consenso deve essere espresso dal tutore, mediante l'esibizione di un proprio documento di identita'. In caso di attivazione telematica il consenso deve essere espresso dal tutore, che ha provveduto all'attivazione della TS-CNS del minore o del tutelato mediante esibizione di un proprio documento di identita'.

  6. Al raggiungimento della maggiore eta', il consenso deve essere confermato da un'espressa manifestazione di volonta' del neo-maggiorenne, dopo aver preso visione dell'informativa, recandosi ad uno dei punti di attivazione. Qualora il consenso non sia confermato esplicitamente, il FSE viene disattivato dopo tre mesi dal raggiungimento della maggiore eta', in maniera equivalente ad una esplicita operazione di revoca del consenso, di cui al comma 6.

  7. Nei casi in cui l'interessato sia impossibilitato per motivi di salute ad attivare personalmente il proprio FSE, lo stesso puo' delegare all'attivazione un altro soggetto, che deve produrre una delega sottoscritta dal delegante accompagnata dalla copia di un documento di identita' dello stesso e un proprio documento d'identita'.

  8. L'interessato puo' in ogni momento revocare, con accesso telematico o tramite dichiarazione resa presso uno dei punti di attivazione, il consenso prestato in precedenza.

  9. La revoca di cui al comma 6 determina...

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