DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 ottobre 2012, n. 36 - Regolamento di esecuzione concernente il Centro di tutela contro le discriminazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 30 ottobre 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 settembre 2012 n. 1347

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento definisce, in esecuzione dell'art. 5, comma 3, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, le modalita' di funzionamento del Centro di tutela contro le discriminazioni, di seguito denominato 'Centro di tutela'.

Art. 2

Monitoraggio e segnalazione 1. Il Centro di tutela provvede alla rilevazione e alla raccolta di casi ritenuti discriminatori, nonche' degli elementi utili ad accertarne la pertinenza e consentirne l'analisi ed il trattamento.

  1. Al Centro di tutela possono essere segnalati casi di presunte attivita' discriminatorie di cui all'art. 5, comma 1, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, anche attraverso un numero telefonico o un indirizzo di posta elettronica dedicato. La segnalazione puo' essere effettuata da:

    1. singole persone, in qualita' di vittime o testimoni di discriminazione;

    2. enti pubblici, privati e rappresentanti dell'associazionismo;

    3. gruppi non formali di interesse.

  2. Il Centro di tutela raccoglie le segnalazioni e trasmette agli organi provinciali interessati o coinvolti eventuali notifiche di comportamenti discriminatori avvenuti presso uffici pubblici.

    Art. 3

    Formazione e sensibilizzazione 1. Il Centro di tutela organizza e svolge attivita' informativa, formativa e di sensibilizzazione nonche' studi scientifici per promuovere e realizzare una cultura finalizzata alla tutela del diritto di uguaglianza, delle pari opportunita' e della piena cittadinanza degli individui e volta al contrasto dei fenomeni discriminatori.

    Art. 4

    Reti e collaborazioni 1. Il Centro di tutela opera, attraverso appositi protocolli di intesa, con una rete di istituzioni locali e soggetti attivi nel settore della tutela, nonche' con associazioni e gruppi non formali di interesse che si occupano di migranti, di persone con background migratorio o di gruppi etnici, o ancora di questioni di genere, di orientamento sessuale, di disabilita' o di religione, tutti localmente attivi nella promozione e nella tutela del diritto all'uguaglianza.

  3. I rapporti di collaborazione tra l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) ed il Centro di tutela sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa.

  4. Per la progettazione e la...

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