DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l''attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all''immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (12G0199)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge Comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 29;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 58 del 2010, in relazione ad alcuni rilievi formulati dalla competente Commissione dell'Unione europea, nonche' a quanto rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto;

Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009, che prevede la possibilita' di adottare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 58 del 2010, entro ventiquattro mesi dalla sua data di entrata in vigore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58

1. Al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tariffe quantificate» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre anni,»;

    2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

    1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le modalita' di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori.

    ;

  2. all'articolo 6, comma 4, le parole: «dalle norme di pubblica sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;

  3. dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:

    Art. 6-bis (Importazione di articoli pirotecnici marcati CE). - 1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti la movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario nonche' le modalita' di trasferimento.

    2. Per il trasferimento verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata al prefetto del luogo di partenza dei materiali, entro 48 ore precedenti la movimentazione.

    ;

  4. all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati: "organismi notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, nonche' i compiti specifici per i quali ciascuno di esso e' autorizzato.»;

    2) al comma 2, dopo la parola: «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo motivato parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,»;

  5. all'articolo 11, comma 2, il terzo periodo e' soppresso;

  6. all'articolo 12, comma 5, le parole: «, integrata dagli estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635» sono soppresse;

  7. l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:

    Art. 13 (Sistema informatico di raccolta dati). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.

    ;

  8. all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'articolo 6-bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»;

    2) al comma 7, dopo le parole: «per ciascun pezzo non etichettato», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa»;

  9. all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «10 maggio 1973», le parole: «ai fini della sicurezza dei depositi» sono soppresse.

    2. All'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  10. al comma 2 le parole: «, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita» sono soppresse;

  11. il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.».

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    Il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici) e' pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93.

    La direttiva 2007/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14

    giugno 2007, n. L 154.

    Il testo degli articoli 1, 2 e 29 della legge 7 luglio

    2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008) pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O. cosi' recitano:

    Articolo 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

    1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A

    e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del

    Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri

    Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della

    Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni...

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