Decreto di approvazione di rendiconto (art. 116, comma 4, R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

Page 321

Tribunale 1 civile e penale di . . . Ufficio fallimenti Fallimento " . . . Srl" - r.g. n. . . .

Oggi . . . alle ore . . . nell'aula allo scopo adibita e davanti al giudice delegato al fallimento ". . . Srl" dott. . . . Ë comparso il curatore dott. . . . per la udienza di discussione e approvazione del rendiconto ai sensi dell'art. 116, comma 4, L.F. come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5.

Il giudice delegato Visto che il curatore ha dato dimostrazione di aver regolarmente avvisato tutti i creditori dell'avvenuto deposito del rendiconto del fallimento ". . . Srl". Dato atto che nessuna opposizione Ë stata fatta contro il rendiconto presentato dal curatore. Visto l'art. 116, 4 comma, L.F. come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5.

Approva Il rendiconto del fallimento ". . . Srl" depositato in cancelleria il giorno . . .

. . ., . . .

Il giudice delegato . . .

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[1] La novella in tema di rendiconto reca, nel primo comma dell'articolo 116 L.F., la precisazione che il curatore, una volta compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale ed in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attivit‡ di gestione della procedura. Nel secondo comma dell'articolo 116 L.F., viene altresÏ aggiunta la previsione che, oltre...

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