DECRETO 20 aprile 2012 - Disposizioni applicative dell''articolo 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di trasporto su strada. (12A04978)

IL CAPO DIPARTIMENTO

per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Visto il regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto l'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, che prevede la possibilita' di dispensare dagli esami di idoneita' professionale per l'esercizio del trasporto su strada le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa, in uno o piu' Stati membri, un'impresa del settore nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009;

Visto l'allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009, recante il modello di attestato di idoneita' professionale;

Viste le ulteriori indicazioni fornite dalla Commissione europea in ordine alle modalita' di compilazione del suddetto allegato III, per il caso di dispensa dall'esame di idoneita' professionale ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2011;

Visto l'art. 11, comma 6 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce, tra l'altro, che sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneita' professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' di una o piu' imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell'Unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attivita' alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo;

Ritenuto che per direzione di un'impresa di trasporto su strada per conto di terzi si intende l'adeguato incardinamento in organico ad essa, ai sensi del codice civile e della normativa giuslavoristica, della persona o delle persone esercenti detta direzione;

Ritenuto, inoltre, che, data la peculiarita' della regolamentazione nazionale del comparto, vadano stabiliti i criteri di valutazione e accertamento dei titoli da possedere nel periodo decennale di direzione dell'attivita' di trasporto nonche' i criteri per il conseguente rilascio degli attestati in esenzione dall'esame di idoneita' professionale;

Rilevata la necessita' di definire in modo oggettivo e generale il requisito di direzione «in via continuativa», stanti: l'ampiezza dell'arco temporale individuato, la normativa e le tempistiche nazionali di accesso alla professione ed al mercato, la sospensione temporanea dell'attivita' consentita dalla legislazione di settore senza pregiudizio per il mantenimento dei requisiti necessari per l'accesso al mercato, le possibili soluzioni di continuita' dell'attivita' imprenditoriale o di lavoro subordinato, nonche' le innumerevoli fattispecie concrete che possono verificarsi considerando altresi' che la direzione di un'impresa di trasporto...

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