DECRETO 9 luglio 2020 - Misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura. (20A04596)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura prevede che, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 505 del medesimo art. 1 e nei limiti fissati dall'Unione europea, i criteri e le modalita' di concessione di mutui a tasso zero, nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019 che, ai sensi dell'art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del capitolo n. 7723 «Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura», con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/2014;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto necessario, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, affidare ad un unico soggetto il compito di ricevere, istruire e deliberare le domande di...

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