DECRETO 9 luglio 2020 - Determinazione del contingente triennale 2020/2022 per l'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini. (20A04131)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto in particolare, l'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;
Visto l'art. 39-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che, alla lettera b), n. 1), consente l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio dei cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;
Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possono fare ingresso in Italia, per finalita' formativa, per lo svolgimento di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale;
Visto l'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione...
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