DECRETO 9 giugno 2015 - Termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali. (15A06014)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Vista la nota di autorizzazione SG (96) D/5815 del 26 giugno 1996, con la quale la Commissione europea ha informato le autorita' italiane di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti sopra citato, a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE, nonche' degli articoli 61 e 62 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

Vista la nota della Commissione europea del 14 dicembre 2000, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'aiuto di cui sopra, avendo le autorita' italiane adottato le opportune misure ai sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del trattato;

Vista la successiva nota di autorizzazione della Commissione europea del 18 settembre 2003, C(2003) 3365, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo ex lege n. 181/1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, in presenza di crisi settoriali localizzate;

Viste le ulteriori estensioni degli incentivi ex lege n. 181/1989 riconducibili alla predetta autorizzazione comunitaria del 18 settembre 2003 e approvate con le seguenti norme: art. 1, commi 265-268, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

art. 11, commi 8 e 9, della legge 14 maggio 2005, n. 80;

art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

art. 37 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, nonche' con delibera CIPE n. 29 del 22 marzo 2006;

Viste le disposizioni contenute nelle delibere del CIPI 13 ottobre 1989, 12 aprile 1990, 28 giugno 1990, 20 dicembre 1990;

nel decreto ministeriale 21 ottobre 2002, registrato con il n. 1120578;

nel citato art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

nelle delibere del CIPE n. 130 del 23 dicembre 2003 e n. 29 del 22 marzo 2006;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014 - 2020 approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1...

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