DECRETO 9 febbraio 2021 - Regole tecniche e operative in materia di semplificazione e svolgimento in modalita' telematica delle procedure concorsuali, limitatamente alle fasi di svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici, relative al personale della Corte dei conti. (21A01051)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 257 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

(c.d. «decreto rilancio»), come modificato da ultimo dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti», che prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalita' tecniche per l'applicazione del presente articolo»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"»

Visto in particolare, l'art. 1, comma 10, lettera z) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, che stabilisce che «e' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica, nonche' ad esclusione dei concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile

a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui e' prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonche' la possibilita' per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;»

Visto il «Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici», emanato dal Dipartimento della funzione pubblica...

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