DECRETO 9 agosto 2019 - Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (19A05560)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale stabilisce che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto il decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 3 aprile 2018, concernente l'istituzione degli albi professionali presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto il comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che ferma restando la possibilita' di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purche' si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto il comma 538, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Visto il comma 540, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che l'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di...

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