DECRETO 8 marzo 2017 - Criteri e modalita' per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai contributi non rimborsabili concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. (17A03260)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, recante «Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale», che istituisce un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di interessi generali e di finalita' di utilita' sociale individuate dalla normativa di settore (di seguito, «decreto 3 luglio 2015»);

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto 3 luglio 2015, che prevede: a) al comma 1, che le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamenti a tasso agevolato;

  1. al comma 4, che, in aggiunta al finanziamento agevolato, puo' essere concesso dal Ministero dello sviluppo economico un contributo non rimborsabile a copertura di una quota delle spese ammissibili;

  2. al comma 5, che le agevolazioni previste dal decreto sono concesse a titolo di «de minimis»;

Visto l'art. 7 del decreto 3 luglio 2015, ai sensi del quale i finanziamenti agevolati previsti dal decreto sono concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito, «FRI») di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa assegnazione delle risorse disposta dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 355, della medesima legge, e che la copertura finanziaria per la concessione dei contributo previsto dal comma 4 dell'art. 6 dello stesso decreto puo' essere disposta anche a valere su risorse previste da specifiche disposizioni normative;

Visto l'art. 8 del medesimo decreto 3 luglio 2015, che rinvia la definizione della disciplina attuativa della misura a successivi decreti, prevedendo, in particolare, al comma 1, che specifiche condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste nella forma del finanziamento agevolato sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, al comma 2, che i criteri e le modalita' relative alla concessione del contributo aggiuntivo sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito...

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