DECRETO 8 luglio 2015 - Emissione di carte-valori postali recanti una indicazione di valore facciale espressa non piu' in valuta nazionale, bensi' con un segno convenzionale corrispondente al prezzo pro tempore del servizio. (15A05850)

IL DIRETTORE GENERALE per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico di concerto con IL CAPO DELLA DIREZIONE VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio";

come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013 che, all'art. 3, comma 1, prevede che la societa' concessionaria del servizio postale universale notifichi all'Autorita' le variazioni di prezzo dei servizi rientranti nel servizio universale con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore dei prezzi e che tali variazioni non siano soggette ad autorizzazione preventiva da parte dell'Autorita' che, tuttavia, puo' inibire la loro applicazione in caso di violazione della normativa nazionale e regolamentare vigente;

Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di stabilita' 2015) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale" che reintroduce, nell'ambito degli invii di posta non massiva rientranti nel servizio postale universale, una distinzione tra gli "invii di posta prioritaria" e gli "invii di corrispondenza ordinaria", caratterizzati da diversi obiettivi medi di recapito, delegando all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di individuare, nell'ambito della determinazione delle tariffe di posta prioritaria e degli altri servizi universali, soluzioni che consentano la maggiore flessibilita' nello stabilire le tariffe in correlazione all'andamento dei volumi di traffico;

Visto l'art. 8, comma 3.2.2, della Convenzione Postale Universale che prevede la possibilita' per i Paesi membri...

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