DECRETO 8 agosto 2019 - Avvio a regime della rilevazione SIOPE per le Autorita' amministrative indipendenti, secondo le modalita' previste dall'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (19A05512)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonche' le Autorita' amministrative indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;

Visto l'art. 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14;

Visto l'art. 14, comma 8-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse;

Visto l'art. 14, comma 8-ter, della legge n. 196 del 2009 il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo;

Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, che comprende le Autorita' amministrative indipendenti;

Visto l'art. 2, commi 138 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente la costituzione dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), che non attribuisce a tale ente la natura di Autorita' amministrativa indipendente;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre n. 442, concernente il «Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilita' della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT