DECRETO 8 agosto 2016 - Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Universita' 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. (Decreto n. 635). (16A06827)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare: il comma 1, il quale prevede che «le Universita' (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...)»;

il comma 2, il quale prevede che «i programmi delle universita' di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (...) Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministro «da' attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Universita' (...) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione», e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non puo' che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), concernente l'istituzione di nuovi Atenei;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei) e, in particolare l'art. 9, comma 1, che prevede che «i corsi di studio (...) sono istituiti nel rispetto (...) delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario»;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230 e in particolare l'art. 1, comma 9, relativo alla chiamata diretta di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero;

Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del sistema universitario) del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009,...

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