DECRETO 7 settembre 2015 - Modalita' tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche. (15A08351)

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;

Vista la comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (2013/C332/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 novembre 2013;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 8 febbraio 2013, adottato ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo, recante modalita' tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche;

Ravvisata la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, al fine di ridefinire in modo complessivo, sia sotto il profilo della forma che del contenuto, le predette modalita' tecniche, con l'obiettivo di migliorare in modo rilevante il funzionamento, l'efficacia e la trasparenza delle stesse;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 30 luglio 2015;

Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' dei contributi 1. Ai fini del presente decreto: a) per «film» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, (d'ora in avanti: decreto legislativo), lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;

  1. per «lungometraggio» si intende il film di durata pari o superiore a 75 minuti;

  2. per «cortometraggio» si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad esclusione di quelli con finalita' esclusivamente pubblicitarie;

  3. per «lungometraggio di produzione nazionale» si intende il lungometraggio riconosciuto di nazionalita' italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo, che non abbia chiesto o ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale di cui all'art. 7 del decreto legislativo medesimo;

  4. per «lungometraggio di interesse culturale» si intende il lungometraggio riconosciuto di nazionalita' italiana che abbia ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale di cui all'art. 7 del decreto legislativo;

  5. per «cortometraggio di interesse culturale» si intende il cortometraggio riconosciuto di nazionalita' italiana che abbia ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale di cui all'art. 7 del decreto legislativo;

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