DECRETO 7 febbraio 2019 - Modifica del decreto 13 febbraio 2018 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana. (19A02309)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.);

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1511 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che ha modificato la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/789, al fine di rafforzare i controlli nei siti di produzione che producono piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L.;

Ritenuto necessario modificare il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 al fine di recepire le disposizioni introdotte dalla decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1511;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta telematica del 12 novembre 2018;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nella seduta del 17 gennaio 2019;

Decreta: Art. 1 1. Il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 e' cosi' di seguito modificato: a) nell'art. 12, comma 8, il secondo sub-comma e' sostituito dal seguente: «Tuttavia, le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a ispezione ufficiale annuale e a campionamento, tenendo conto degli orientamenti...

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