DECRETO 7 dicembre 2017 - Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilita' e requisiti professionali del veterinario aziendale. (18A00687)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina», che istituisce, all'art. 12, la Banca dati nazionale informatizzata delle anagrafi zootecniche;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed, in particolare, l'art. 18, paragrafo 3, e l'art. 19, paragrafo 4, concernenti gli obblighi degli operatori del settore alimentare di informativa e di collaborazione nei confronti delle autorita' competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, che prevede che gli Operatori del settore alimentare (OSA) che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere, in particolare, le registrazioni di cui all'Allegato I, parte A, punto III: «Tenuta delle registrazioni», punti 7, 8 e 10, riguardanti: l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli e di mettere a disposizione delle autorita' competenti le pertinenti informazioni relative a tali registrazioni, a richiesta;

le informazioni che devono registrare gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari di origine animale;

la possibilita' per gli operatori del settore alimentare di farsi assistere nella tenuta delle registrazioni da altre persone, tra le quali i veterinari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, ed in particolare l'allegato II, sezione III, che prevede l'obbligo di trasmissione alle strutture di macellazione delle Informazioni sulla catena alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati, tra cui anche «il nome e l'indirizzo del veterinario privato che assiste di norma l'azienda di provenienza»;

Visto il regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento...

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