DECRETO 7 aprile 2017, n. 101 - Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. (17G00111)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

Visto l'articolo 39, comma 2, del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n.128, che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico il compito di disciplinare le modalita' secondo cui sono effettuati i controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformita' a quanto stabilito dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione del mercato e di quelle messe in esercizio;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275, recante regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 novembre 2016;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Finalita', definizioni, adeguamento alla normativa europea delegata e di esecuzione 1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalita' di svolgimento dei controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformita' delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio e in uso, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. 2. Ferme le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ai fini del presente regolamento si intende per: a) decreto: il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 citato in premessa;

b) Commissione consultiva: la Commissione consultiva di cui all'articolo 44 del decreto;

c) ispettorati territoriali: gli ispettorati territoriali della Direzione generale per le attivita' territoriali del Ministero dello sviluppo economico;

d) apparecchiature radio in servizio: apparecchiatura radio messa in servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), o dell'articolo 48, comma 1, del decreto;

e) apparecchiature radio in uso: apparecchiatura radio utilizzata successivamente alla messa in servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), o dell'articolo 48, comma 1, del decreto. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT