DECRETO 7 agosto 2017 - Determinazione delle tariffe da porre a carico dei gestori, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. (17A07187)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, che individua, nell'ambito della rete transeuropea dei trasporti, la rete stradale italiana ad essa appartenente;

Visto l'art. 6 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, ai sensi del quale le entrate derivanti dalle tariffe determinate in relazione agli oneri per prestazioni e controlli sono attribuite alle amministrazioni che li effettuano mediante riassegnazioni disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e, in particolare, l'art. 10, comma 2, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le tariffe da porre a carico degli enti gestori stradali non pubblici per l'espletamento delle attivita' di controllo, classificazione ed ispezione, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, e le relative modalita' di versamento;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare, l'art. 23, comma 3, che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali;

Considerato che per le attivita' di controllo, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 35 del 2011, deve essere fissata una tariffa da corrispondere da parte dei gestori non pubblici in funzione delle caratteristiche dello specifico progetto da sottoporre a controllo;

Considerato, altresi', che alle attivita' di classificazione svolte in modo continuativo, di cui all'art. 5 del su indicato decreto legislativo, come richiamato nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2012, recante: «Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35»...

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