DECRETO 7 agosto 2015 - Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. (15A06407)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modificazioni, concernente «Impiego pacifico dell'energia nucleare»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni, recante «Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari»;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»;

Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' di regolamentazione competente, sia adottata la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro proprieta' e delle specifiche tipologie;

Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che attribuisce, in via transitoria, al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA le funzioni dell'Autorita' di regolamentazione competente, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);

Considerato che la direttiva 2011/70/Euratom raccomanda che le norme nazionali siano basate su un sistema...

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