DECRETO 6 ottobre 2020 - Esclusione della pubblicita' dei profilattici dall'autorizzazione del Ministero della salute. (20A06143)

IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020, recante «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, Sen. prof. Pierpaolo Sileri, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

ed in particolare l'art. 201 il quale prevede che «e' necessaria la licenza del prefetto», oggi Ministero della salute, «per la pubblicita', a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie»

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante

Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici

ed in particolare l'art. 21 che disciplina la pubblicita' dei dispositivi medici

Visto in particolare il comma 2-ter dell'art. 21 del summenzionato decreto legislativo che prevede che «nell'ambito dei dispositivi per i quali e' consentita la pubblicita' presso il pubblico, con decreto ministeriale sono identificate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale»

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante

Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

ed in particolare l'art. 2, comma 2, il quale, tra l'altro, prevede che ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita'

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante

Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE

ed in particolare l'art. 118 comma 14

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante

Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole

Visto il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007 e successive modificazioni recante «Approvazione della classificazione nazionale dispositivi medici (CND)», ed in particolare la categoria U ramo 9001 concernente i profilattici, dispositivi medici destinati alla contraccezione ed alla protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili

Considerato che i dati raccolti dall'Istituto Superiore di Sanita' mostrano in Italia un costante...

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