DECRETO 6 ottobre 2020 - Esclusione della pubblicita' dei profilattici dall'autorizzazione del Ministero della salute. (20A06143)
IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020, recante «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, Sen. prof. Pierpaolo Sileri, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie
ed in particolare l'art. 201 il quale prevede che «e' necessaria la licenza del prefetto», oggi Ministero della salute, «per la pubblicita', a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie»
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante
Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici
ed in particolare l'art. 21 che disciplina la pubblicita' dei dispositivi medici
Visto in particolare il comma 2-ter dell'art. 21 del summenzionato decreto legislativo che prevede che «nell'ambito dei dispositivi per i quali e' consentita la pubblicita' presso il pubblico, con decreto ministeriale sono identificate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale»
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
ed in particolare l'art. 2, comma 2, il quale, tra l'altro, prevede che ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita'
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE
ed in particolare l'art. 118 comma 14
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante
Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole
Visto il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007 e successive modificazioni recante «Approvazione della classificazione nazionale dispositivi medici (CND)», ed in particolare la categoria U ramo 9001 concernente i profilattici, dispositivi medici destinati alla contraccezione ed alla protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili
Considerato che i dati raccolti dall'Istituto Superiore di Sanita' mostrano in Italia un costante...
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