DECRETO 6 novembre 2020 - Trasferimento delle risorse per buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno. (20A06669)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 200-bis (recante «Buono viaggio») del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»
Visto in particolare il comma 1 del citato art. 200-bis come modificato dall'art. 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita' ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente
Visto che, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 200-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al trasferimento, in favore dei comuni interessati e delle regioni e province autonome, delle risorse del fondo di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri: a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato
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una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciata da ciascun comune interessato
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una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni...
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