DECRETO 6 novembre 2015 - Fissazione del prezzo di vendita delle targhe per l'anno 2015. (15A09498)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, che disciplina lo svolgimento dei compiti di consulenza e di assistenza, nonche' di adempimenti ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare l'art. 101, comma 1, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita' previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, che prevede che l'importo della maggiorazione prevista dal richiamato art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel caso in cui la targa di prova sia prodotta dai soggetti di cui alla richiamata legge 8 agosto 1991, n. 264;

Visto l'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che, nei casi in cui sia prevista l'acquisizione, tra l'altro, di assensi di amministrazioni pubbliche per l'adozione di provvedimenti amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni comunicano il predetto assenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento;

Vista la lettera del 29 aprile 2015, protocollo n. DT 35594, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi, cosi' come determinati dalla Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture, eseguite dal Poligrafico e Zecca dello Stato, alle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 giugno 2015 con cui e' stato richiesto il prescritto sentito al Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta: Art. 1 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per...

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