DECRETO 6 marzo 2015 - Modifica del decreto 25 luglio 2014, recante i termini e le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma «Horizon 2020.». (15A02042)

IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, del predetto decreto 20 giugno 2013, che stabilisce che, limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione puo' essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25 per cento del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e che, al fine di garantire le somme erogate in anticipazione, il Ministero puo' procedere all'istituzione di un apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, e, infine, che le imprese che, in alternativa alla presentazione delle citate garanzie, intendano avvalersi del predetto strumento, sono tenute a contribuire con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura che sara' definita dal decreto di cui all'art. 10, comma 1, dello stesso decreto 20 giugno 2013;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2014, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del predetto decreto ministeriale 20 giugno 2013, con il quale, tra l'altro, sono individuati i termini e le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, nonche' le...

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