DECRETO 6 aprile 2018 - Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell'articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. (18A02707)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»), recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, la disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il quale dispone che «Previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato "comitato IVA"), ogni Stato membro puo' considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi» e che «Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al primo comma, puo' adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione»;

Visto l'art. 1, comma 24, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha inserito nel citato decreto n. 633 del 1972, dopo l'art. 70, il titolo V-bis Gruppo IVA, composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies, in attuazione del citato art. 11 della direttiva 2006/112/CE;

Visto l'art. 1, comma 30, della citata legge n. 232 del 2016, il quale prevede che il comma 24 del medesimo articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2018, con la conseguente effettiva operativita' del Gruppo IVA a decorrere dal 2019 posto che, ai sensi dall'art. 70-quater del decreto n. 633 del 1972, gli effetti dell'opzione per l'istituzione del Gruppo IVA si producono dall'anno solare successivo, se la dichiarazione e' presentata tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ciascun anno, e dal secondo anno solare successivo, se tale dichiarazione e' presentata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno;

Visto l'art. 1, comma 31, della citata legge n. 232 del 2016, il quale dispone che per le disposizioni di cui al comma 24 del medesimo articolo il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato IVA;

Vista la consultazione da parte dell'Italia, ai sensi del citato art. 11 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema...

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