DECRETO 6 aprile 2018 - Revoca del consiglio di amministrazione della «Cooperativa Montana Valle del Tramazzo societa' cooperativa agricola», in Tredozio. (18A02650)

IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il verbale di ispezione straordinaria effettuata nei confronti della societa' cooperativa «Cooperativa montana Valle del Tramazzo Societa' cooperativa agricola» con sede in Tredozio (Forli-Cesena) conclusa in data 11 agosto 2017 e il successivo verbale di accertamento concluso in data 1° dicembre 2017 - con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;

Tenuto conto che dall'esame delle citate risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di novanta giorni le irregolarita' rilevate e che, in sede di accertamento, permanevano talune gravi irregolarita' per le quali la cooperativa non aveva fornito prova dell'effettivo superamento;

Considerato che a carico dell'ente venivano riscontrate le seguenti irregolarita': 1) irregolarita' nella convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 7 novembre 2017, in contrasto con le previsioni dell'art. 2369 del codice civile e art. 22 dello statuto;

2) mancata esibizione della documentazione riguardante i contratti stipulati relativi al prestito sociale ricevuto dai soci, cosi' come previsto dall'art. 4 del regolamento interno, in attuazione all'art. 4 del vigente statuto oltre alle disposizioni di cui alle vigenti norme, con riferimento all'art. 11 decreto legislativo 385/1993;

3) mancata regolarizzazione della posizione lavorativa di alcuni soci e mancata esibizione dei contratti instaurati con i soci, in contrasto con le previsioni dell'art. 5 dello statuto, 4) mancato perseguimento dello scopo mutualistico dell'ente atteso che risultavano presenti nella compagine sociale soci lavoratori privi di regolare rapporto di lavoro ed al contempo risultavano formalmente impiegati nelle attivita' sociale lavoratori dipendenti non soci. Inoltre l'amministratore unico, la cui carica risultata rivestita a titolo gratuito, non risultava aver...

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