DECRETO 6 agosto 2024 - Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2024 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' per sessione d'esame 2024. (24A04285)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo(ISVAP) Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni gia' affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 209 del 2005 Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal capo II del titolo XIX del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 Visti gli articoli 109 e 336 del decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificati dal decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187, concernenti, rispettivamente, il registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, articolato in distinte sezioni e la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale all'IVASS di un contributo di vigilanza da parte di ciascuno iscritto al registro di cui al predetto art. 109 ed all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, nonche' di un contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del medesimo decreto Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 34, del decreto legislativo n. 187 del 2020, che indica, al comma 1, la misura massima dei vari importi del contributo di vigilanza dovuto da ciascun iscritto al registro di cui all'art. 109 ed all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005 Visto l'art. 336...
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