DECRETO 6 agosto 2020 - Integrazione delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita' 2019/2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. (Decreto n. 435/2020). (20A04721)

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare: comma 1: «le universita' (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...)»;

comma 2: «i programmi delle universita' di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (...) Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'»;

Visti i provvedimenti legislativi finalizzati a interventi a sostegno degli studenti, in particolare l'art. 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 luglio 2003, n. 170, «Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita'» e l'art. 1, commi 290-293, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), relativi ai piani per l'orientamento e il tutorato;

Visto l'art. 60, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi del quale «al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle universita' statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e alla legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti e per le...

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