DECRETO 6 agosto 2015 - Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, con allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014. (15A06370)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la Tax Compliance Internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) firmato a Roma il 10 gennaio 2014;

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, con la quale e' stato ratificato il citato Accordo intergovernativo tra l'Italia e gli Stati Uniti;

Visti gli articoli 4, comma 2, 5, comma 8, 6, comma 3, 7, comma 2, 8, comma 2 della suddetta legge di ratifica 18 giugno 2015, n. 95, i quali prevedono che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite rispettivamente le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4, le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali ed inoltre le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute negli indicati articoli 6, commi 1 e 2, 7, comma 1 e 8, comma 1;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 novembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, contenente disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 26 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 20, in cui viene disposto che lo scambio di informazioni persegue la finalita' di applicare le disposizioni convenzionali e domestiche relative alle imposte previste dalla stessa Convenzione, nonche' di evitare le frodi o le evasioni fiscali e che le informazioni scambiate possono essere comunicate soltanto alle persone o autorita' incaricate dell'accertamento, della riscossione e delle decisioni di ricorsi in relazione alle medesime imposte, che le utilizzeranno soltanto per questi fini;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, e in particolare gli articoli 24, comma 1, lettera a), 43, comma 1, lettera c) e 66 del medesimo decreto legislativo;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell'Adunanza dell'8 luglio 2015;

Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto: 1) «IGA» designa un Accordo intergovernativo per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) stipulato dal Governo degli Stati Uniti con un altro Paese;

2) «IGA 1» designa un IGA che prevede l'obbligo, per le istituzioni finanziarie localizzate nel Paese che ha stipulato l'Accordo con gli Stati Uniti, di comunicare le informazioni richieste dalla normativa FATCA all'Autorita' fiscale del Paese stesso, che le trasmette all'Internal Revenue Service statunitense (IRS);

3) «IGA Italia» designa l'IGA 1 stipulato tra Italia e Stati Uniti d'America;

4) «IGA 2» designa un IGA in base al quale l'Autorita' fiscale del Paese che ha stipulato l'Accordo con gli Stati Uniti si impegna a consentire alle istituzioni finanziarie localizzate presso tale Paese la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa FATCA direttamente all'IRS;

5) «Financial Institution» - Istituzione finanziaria (FI) designa un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entita' di investimento, un'impresa di assicurazioni specificata, una societa' holding, come di seguito definiti: a) «Custodial Institution» - Istituzione di custodia designa ogni entita' che detiene, quale parte sostanziale della propria attivita', attivita' finanziarie per conto di terzi. Un'entita' detiene attivita' finanziarie per conto di altri soggetti quale parte sostanziale della propria attivita' se il reddito lordo attribuibile alla detenzione di attivita' finanziarie e servizi finanziari correlati e' pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo complessivo dell'entita' nel corso del minore tra: (i) il periodo di tre anni che termina l'ultimo giorno dell'esercizio precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione;

o (ii) il periodo nel corso del quale l'entita' e' esistita;

  1. «Depository Institution» - Istituzione di deposito designa ogni entita' che accetta depositi nell'ambito della propria attivita' bancaria o similare;

  2. «Investment Entity» - Entita' di investimento (IE) designa ogni entita' che presenta una delle seguenti caratteristiche: i) l'entita' svolge principalmente quale attivita' economica una o piu' delle seguenti attivita' o operazioni per conto di un cliente: negoziazione di strumenti del mercato monetario, di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi d'interesse e su indici, di valori mobiliari o di future su merci;

    gestione individuale o collettiva di portafogli;

    attivita' di investimento, di amministrazione o di gestione di denaro o di attivita' finanziarie;

    ii) l'entita', il cui reddito lordo deriva principalmente da attivita' di investimento, reinvestimento o negoziazione di attivita' finanziarie, e' altresi' gestita da una istituzione di custodia, di deposito, da un'impresa di assicurazioni specificata o da un'entita' di investimento di cui al precedente numero i);

    iii) gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i veicoli di investimento similari istituiti con la finalita' di investire, reinvestire e negoziare attivita' finanziarie. Ai fini dell'applicazione della presente lettera c), un'entita' svolge principalmente le attivita' di cui al precedente numero i) o il reddito lordo dell'entita' e' considerato attribuibile principalmente alle attivita' di investimento, reinvestimento o negoziazione di attivita' finanziarie ai sensi del numero ii), se il reddito lordo dell'entita' attribuibile a tali attivita' e' uguale o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entita' rilevato nel triennio che scade il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione o, se inferiore, nel periodo di esistenza dell'entita';

  3. «Specified Insurance Company» - impresa di assicurazione specificata (SIC) designa ogni entita' che e' una impresa di assicurazione, o la holding di una impresa di assicurazione, che emette un contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato (Cash Value Insurance Contract - CVIC) o un contratto di rendita ovvero che, in relazione a tali contratti, e' obbligata ad effettuare dei pagamenti;

  4. «Holding Company» designa le entita' la cui attivita' principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o piu' membri del proprio Expanded Affiliated Group. Una societa' di persone o altra entita' trasparente e' considerata holding company se la sua attivita' principale consiste nella detenzione di oltre il 50 per cento dei diritti di voto e del valore delle quote o azioni di una o piu' societa' controllanti uno o piu' Expanded Affiliated Group. 6) «Global Intermediary Identification Number» (GIIN) designa il codice identificativo rilasciato e pubblicato in una apposita lista dall'IRS («FFI list») ed assegnato a una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI), una Reporting Italian Financial Institution (RIFI), una Registered Deemed Compliant Italian Financial Institution (RDCIFI), nonche' a ogni altra entita' che deve o puo' registrarsi presso l'IRS, secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense. 7) «Italian Financial Institution» - Istituzione finanziaria italiana (IFI) designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori dell'Italia, e (ii) qualsiasi stabile organizzazione di un'istituzione finanziaria non residente in Italia, se tale stabile organizzazione e' situata in Italia. 7.1. «Reporting Italian Financial Institution» - Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione (RIFI) designa le seguenti istituzioni finanziarie italiane che presentino i requisiti di una FI cui al precedente n. 5): a) le banche;

  5. le societa' di gestione accentrata di cui all'art. 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);

  6. la societa' Poste italiane S.p.a., limitatamente all'attivita' di BancoPosta che e' assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia;

  7. le societa' di intermediazione mobiliare (SIM);

  8. le societa' di gestione del...

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