DECRETO 5 ottobre 2020 - Modifica del decreto 6 ottobre 2004, recante «Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, societa' per azioni, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge». (20A05455)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

(di seguito il «decreto-legge»), che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (di seguito «CDP S.p.a.»)

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, recante «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni»

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante

Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonche' la trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese

e successive modifiche

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, recante «Condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» ed, in particolare, la parte prima recante

Condizioni generali di emissione

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, recante «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, recante «Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, societa' per azioni, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge»

Visto l'art. 5, comma 21 del decreto-legge, a norma del quale, ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel medesimo art. 5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 13 della legge 14 gennaio 1994, n. 20

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 febbraio 2016 recante modifiche al predetto decreto del 6 ottobre 2004

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 novembre 2019, recante «Approvazione della forma e degli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali»

Considerato che l'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c) del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, prevede che per l'attivita' della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determini con propri decreti di natura non regolamentare:

i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato

i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non discriminazione

le norme in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e comunicazioni periodiche

Considerato che l'art. 5, comma 9 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dispone che al Ministro dell'economia e delle finanze spetti il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8

Ritenuta la necessita' di modificare la parte I del citato decreto del 6 ottobre 2004 per aggiornare i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale ed ampliarne le possibilita' di gestione

Ritenuta altresi' la necessita' di ricondurre ad unita' la disciplina generale dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale, provvedendo a tal fine ad abrogare la parte prima del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 dicembre 2000

Decreta:

Art. 1

La parte I del decreto ministeriale 6 ottobre 2004 e' sostituita dalla seguente:

Parte I (Criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato). - Art. 1

(Risparmio postale). - 1. Ai fini del presente decreto per "Risparmio Postale" si intende la raccolta di fondi, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, effettuata dalla CDP S.p.a. avvalendosi di Poste Italiane S.p.a.

2. Il risparmio postale costituisce servizio di interesse economico generale.

3. Al fine di garantire continuita' e regolarita' alla raccolta di fondi sotto forma di buoni fruttiferi postali e di libretti di risparmio postale, garantiti dallo Stato, la CDP S.p.a. definisce le condizioni di emissione e le caratteristiche dei predetti prodotti nel rispetto dei criteri recati dalla parte prima del presente decreto.

4. In relazione alla situazione di mercato e per salvaguardare il proprio equilibrio economico, la CDP S.p.a., sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' sospendere l'emissione di buoni fruttiferi postali.

5. A norma dell'art. 5, comma 24 del decreto-legge tutti gli atti, contratti, trasferimenti prestazioni e formalita' relativi al risparmio postale e alle altre operazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.

Art. 2 (Altre operazioni assistite dalla garanzia dello Stato). - 1. Al fine di assicurare il reperimento da parte della CDP S.p.a. delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di finanziamento di cui all'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge, nel rispetto dei principi di accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non discriminazione, di cui all'art. 5, comma 11, lettera b) del decreto-legge, la CDP S.p.a. e' autorizzata, con le modalita' indicate al comma 2, ad emettere altri prodotti del risparmio postale, nonche' ad effettuare operazioni, contrarre finanziamenti ed emettere titoli, anche assistiti dalla garanzia dello Stato.

2. La CDP S.p.a. sottopone al Ministero dell'economia e delle finanze, per la preventiva autorizzazione, i termini e le condizioni dei prodotti finanziari o...

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