DECRETO 5 novembre 2019 - Modifica del decreto 4 novembre 2016, recante criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalita' organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati. (19A07880)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge n. 208/2015), che autorizza per ciascun anno del triennio 2016 - 2018 la spesa di 10 milioni di euro per interventi a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a sostegno delle cooperative previste dall'art. 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

Considerato che il medesimo comma 195 destina le predette risorse a interventi in favore delle imprese rivolti alla continuita' del credito bancario e all'accesso al medesimo, al sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, alla tutela dei livelli occupazionali, alla promozione di misure di emersione del lavoro irregolare e alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro;

Visto il comma 196 del medesimo art. 1, che prevede che le risorse di cui al comma 195 confluiscono: a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalita' organizzata, come individuate al comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalita' organizzata, come individuate al medesimo comma 195;

  1. nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a);

    Visto il comma 197 del medesimo art. 1, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 196, lettere a) e b), avendo, nella formulazione dei criteri, particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficolta' di accesso al credito;

    Visto il comma 198 del medesimo art. 1, che prevede che in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, e' tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera a), a seguito dell'eventuale escussione della garanzia;

    Visto lo stesso comma 198, che demanda al decreto di cui al citato comma 197 la disciplina delle modalita' per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento...

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