DECRETO 5 marzo 2015, n. 30 - Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani. (15G00041)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito «TUF»);

Visto in particolare l'articolo 39 del TUF, sostituito dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani;

Visto l'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che disciplina i fondi istituiti con apporto di beni immobili;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, che in attuazione del previgente articolo 37 del TUF, determina i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

Visto l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2011, n. 236, recante definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del TUF;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 dicembre 2014;

Vista la nota del 22 gennaio 2015, prot. n. 2096, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 20 febbraio 2015;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente regolamento s'intendono per: a) «Testo Unico della Finanza (TUF)»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

b) «Testo Unico Bancario (TUB)»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

c) «Oicr»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera k), del TUF;

d) «Oicr aperto»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-bis), del TUF;

e) «Oicr chiuso»: l'Oicr diverso da quello aperto;

f) «Oicr italiani»: gli Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l, del TUF;

g) «fondo»: il fondo comune di investimento come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera j), del TUF;

h) «Sicav»: la societa' di investimento a capitale variabile come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del TUF;

i) «Sicaf»: la societa' di investimento a capitale fisso come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del TUF;

l) «OICVM italiani»: gli Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del TUF;

m) «FIA»: l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;

n) «FIA italiano»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), del TUF;

o) «FIA italiano riservato»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-quater), del TUF;

p) «investitori professionali»: i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonche' coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF;

q) «FIA italiani immobiliari»: i fondi e le Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri;

r) «partecipazioni in societa' immobiliari»: le partecipazioni in societa' di capitali che svolgono attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;

s) «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del TUF o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo;

t) «sistema multilaterale di negoziazione»: il sistema multilaterale di negoziazione rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE;

u) «gestore»: uno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del TUF;

v) «Sgr»: la societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del TUF;

z) «gestione di portafogli»: il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-quinquies, del TUF. 2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel TUF. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. - Si riporta il testo vigente dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, sostituito dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44: «Sezione III Disposizioni comuni Art. 39 (Struttura degli Oicr italiani). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo: a) all'oggetto dell'investimento;

b) alle categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle quote o azioni;

c) alla forma aperta o chiusa e alle modalita' di partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

d) all'eventuale durata minima e massima;

e) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo. 2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre: a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti e' possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalita' previste dall'art. 43;

b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le societa' di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici;

c) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;

d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1, lettera c), numero 5).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi): «Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5. 2. Ai fini del presente articolo la societa' di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'art. 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo. 3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari;

fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro. 4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma...

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