DECRETO 5 giugno 2017 - Individuazione delle strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di competenza regionale e locale. (17A03924)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regolamento (CE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

Visto, in particolare, l'art. 25, che dispone che ogni Stato membro designa uno o piu' organismi responsabili dell'applicazione del regolamento stesso;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo, che individua l'organismo di controllo, di cui all'art. 25 del richiamato regolamento, nell'Autorita' di regolazione dei trasporti, assegnandole in via esclusiva la competenza per lo svolgimento delle funzioni relative all'applicazione del regolamento medesimo, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo che dispone che ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2, del regolamento, al vettore o all'operatore del terminale, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento puo' inoltrare un reclamo all'Autorita' per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorita';

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo che dispone che per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali, da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni, le quali provvedono a trasmetterli, unitamente a ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni all'Autorita' di regolazione dei trasporti con periodicita' mensile;

Visto il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, recante diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, emanato dall'Autorita' di regolazione dei trasporti in data 15 ottobre 2015, e in particolare l'art. 3, comma...

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