DECRETO 5 gennaio 2021 - Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione. (Decreto n. 6/2021). (21A01183)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 4-bis, lettera e)

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-bis, laddove dispongono che, ai fini dell'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e della definizione dei relativi compiti, nonche' della distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare e che tale previsione si applica anche in deroga all'eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in, particolare gli articoli 3, 5, 49, 50, 51 e 75, comma 3, relativi all'organizzazione del Ministero per Dipartimenti, alle attribuzioni dello stesso e alla sua articolazione periferica

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il

Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69

, e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante

Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

, e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

, e successive modificazioni ed integrazioni

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante

Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante

Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, concernente «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione», adottato a norma dell'art. 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 9, il quale prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provveda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, su proposta dei capi del Dipartimento interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 167, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione», adottato a norma dell'art. 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12

Considerata la necessita' di adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale e per la definizione dei relativi compiti

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a delineare il nuovo assetto organizzativo degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione

(d'ora in poi, Ministero)

Viste le proposte di articolazione organizzativa formulate dai Capi dei Dipartimenti del Ministero

Preso atto dell'informativa resa alle organizzazioni sindacali nel corso del confronto avvenuto nei giorni 28 e 31 dicembre 2020

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1

Distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale

nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali

dell'amministrazione centrale del Ministero

  1. Il presente decreto individua, nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali dell'amministrazione centrale del Ministero, gli uffici di livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Art. 2

    Organizzazione dell'amministrazione centrale

    del Ministero

  2. Agli uffici di livello dirigenziale non generale sono preposti dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione dello Stato o soggetti incaricati ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  3. I Dipartimenti e le Direzioni generali dell'amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in uffici dirigenziali di livello non generale secondo l'articolazione e con le attribuzioni indicate negli articoli da 6 a 14.

  4. I capi dei Dipartimenti e i direttori generali, con apposito provvedimento, possono costituire proprie segreterie quali unita' operative di livello non dirigenziale.

    Art. 3

    Compiti comuni ai dirigenti degli uffici

    di livello dirigenziale non generale

  5. Il dirigente di un ufficio di livello dirigenziale non generale, nel settore di propria competenza e nel rispetto delle indicazioni dipartimentali e direttoriali, svolge, a titolo esemplificativo, i seguenti compiti:

    1. predisposizione di schemi di atti normativi e relative relazioni illustrative, nonche' predisposizione di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari

    2. elaborazione di schemi di piani, protocolli di intesa, convenzioni e accordi di programma, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi

    3. supporto ai gruppi di lavoro e ai comitati tecnici costituiti anche a livello interistituzionale

    4. cura della gestione del contenzioso e, ove necessario, coordinamento e supporto agli uffici scolastici regionali

    5. svolgimento delle attivita' connesse all'attuazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza

    6. svolgimento delle attivita' in tema di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del regolamento europeo (UE) 2016/679

    7. elaborazione, a supporto degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, degli elementi informativi per la predisposizione di risposte agli atti di sindacato ispettivo e agli altri atti di indirizzo e controllo parlamentare

    8. predisposizione di risposte alle indagini conoscitive della Corte dei conti e ai rilievi degli altri organi di controllo

    9. gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato

    10. elaborazione di position paper e attivita' di ricerca

    11. predisposizione dei contenuti informativi ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, in raccordo con gli uffici competenti.

    Art. 4

    Dirigenti con funzione tecnico-ispettiva

  6. I posti di dirigente con funzione tecnico-ispettiva, per un totale di centonovanta unita', sono assegnati all'amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nel numero di ventinove, e agli uffici scolastici regionali, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti ai predetti uffici, nel numero di centosessantuno. I posti assegnati...

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